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LUNEDÌ 06 MAGGIO 2024
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Rubrica Contabilizzazione e classificazione
 Notizie flash - Contabilizzazione e classificazione  
Sul fondo anticipazioni doppia deroga nella gestione

Sul fondo anticipazione di liquidità, il decreto Milleproroghe autorizza gli enti locali a iscrivere la corrispondente quota del risultato di amministrazione fra le entrate anche per gli anni successivi al 2020.
 

La questione interessa tutti gli enti che hanno anticipazioni di liquidità da rimborsare e, in particolare, quelli colpiti dalla sentenza n. 4/2020 della Consulta, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 25 del D.L. n. 78/2015 e 1, co. 814 della L. n. 205/2017.

Per dare attuazione alla sentenza, l'art. 39-ter del D.L. n. 162/2019 stabilisce che, in sede di approvazione del rendiconto 2019, gli enti locali accantonano il fondo anticipazione di liquidità (Fal) nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, per un importo pari all'ammontare complessivo delle anticipazioni di cui al D.L. n. 35/2013 (e successivi rifinanziamenti) ancora da rimborsare a fine anno 2019. Il Fal è da iscrivere nell'annualità 2020 del preventivo 2020-2022, per l'intero importo accantonato nel risultato di amministrazione al 31 dicembre 2019, sia fra le entrata che fra le spese. Per iscrivere le voci nell'annualità 2021 del bilancio 2020/22, la norma specifica che in tale annualità e fino al completo utilizzo del Fal, il fondo è iscritto, per il medesimo importo stanziato in spesa dell'anno precedente, nell'entrata del bilancio. In spesa è poi previsto il rimborso e il fondo per la restante quota. La norma permette, dunque, agli enti di utilizzare il risultato di amministrazione, per la quota corrispondente al Fal, anche per gli anni successivi al 2020, in deroga al principio secondo cui il risultato di amministrazione è applicabile solo al primo esercizio considerato nel bilancio di previsione. Per la voce "Utilizzo risultato di amministrazione" è previsto il rigo "Anticipazioni di liquidità" valorizzabile anche per gli anni successivi al primo. Per evitare blocchi agli enti in disavanzo, queste amministrazioni, in deroga al co. 897 della L. n. 145/2019, possono applicare al bilancio di previsione la quota del risultato di amministrazione accantonata nel Fal. L'eventuale peggioramento del disavanzo al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente, causato dall'incremento dell'accantonamento al Fal effettuato in sede di rendiconto 2019, è ripianato annualmente, a decorrere dal 2020, per un importo pari all'ammontare dell'anticipazione rimborsata nel corso dell'esercizio.

 
Fonte: Il Sole 24 Ore n. 68 del 09/03/2020 pag. 25
Autore: Patrizia Ruffini
 
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